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Analisi dei Confini tra Dolo Eventuale e Colpa con Previsione

  • Immagine del redattore: Alessandro Maradei
    Alessandro Maradei
  • 17 ago 2024
  • Tempo di lettura: 4 min

Introduzione: Dolo Eventuale e Colpa con Previsione

Il confine tra dolo eventuale e colpa con previsione rappresenta una delle questioni più intricate e dibattute nel diritto penale. Entrambi i concetti si riferiscono a situazioni in cui un soggetto si rende conto della possibile verificazione di un evento dannoso a seguito della sua condotta, ma si distinguono per la diversa intensità della volontà e della consapevolezza rispetto a tale evento.


Dolo eventuale: Si ha dolo eventuale quando l’agente, pur non volendo direttamente l’evento dannoso, lo prevede come possibile e, nonostante ciò, accetta il rischio che esso si verifichi, rimanendo indifferente alla sua realizzazione. È una forma attenuata di dolo, in cui l’evento non è voluto direttamente, ma accettato come possibile conseguenza.


Colpa con previsione: La colpa con previsione si configura invece quando l’agente prevede l’evento come possibile conseguenza della propria condotta, ma lo ritiene altamente improbabile, confidando che non si verifichi. In questo caso, l’evento dannoso non è accettato dall’agente, che agisce con imprudenza, negligendo le possibili conseguenze della sua azione.


Distinzione tra Dolo Eventuale e Colpa con Previsione

La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione si basa principalmente sull’accettazione del rischio da parte dell’agente:


• Dolo eventuale: Implica l’accettazione consapevole del rischio. L’agente prevede la possibilità che l’evento si verifichi e, nonostante ciò, decide di agire, accettando il rischio come possibile esito della sua condotta.


• Colpa con previsione: Invece, si manifesta quando l’agente prevede l’eventualità dell’evento, ma lo esclude, confidando che non si verificherà. Agisce dunque con leggerezza o imprudenza, sperando che l’evento non si concretizzi.


Indici Probatori per l’Accertamento del Dolo Eventuale e della Colpa con Previsione

L’accertamento della distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione è una questione complessa che il giudice deve affrontare valutando la concreta volontà e consapevolezza dell’agente al momento del fatto. La giurisprudenza ha elaborato una serie di criteri probatori utili per determinare se l’agente abbia agito con dolo eventuale o con colpa con previsione.


a) Teoria della “Doppia Conformazione” (Dolo Eventuale)

Questa teoria prevede che il dolo eventuale sia configurabile quando si verifica una doppia conformazione psicologica dell’agente:


• Conformazione alla possibilità dell’evento: L’agente deve avere previsto come possibile la verificazione dell’evento.


• Conformazione alla verificazione dell’evento: L’agente deve aver accettato il rischio che tale evento si verifichi, decidendo di agire comunque.


b) Teoria della Probabilità (Colpa con Previsione)

La colpa con previsione si riconosce, invece, quando l’agente ritiene che l’evento abbia una bassa probabilità di verificarsi e confida irragionevolmente che non si realizzerà. Gli indici rilevanti includono:


• La condotta complessiva dell’agente: Se l’agente ha adottato misure per prevenire l’evento, ciò può indicare una colpa con previsione.


• Il contesto e le circostanze del caso concreto: Se l’evento appare altamente improbabile, ma comunque prevedibile, l’agente potrebbe essere accusato di colpa con previsione piuttosto che di dolo eventuale.


c) La “Cieca Fiducia” dell’Agente

Un altro criterio rilevante è quello della “cieca fiducia” che l’agente ripone nel fatto che l’evento non si verificherà. Se l’agente confida irragionevolmente nella non realizzazione dell’evento, si potrebbe configurare una colpa con previsione. In questo caso, l’assenza di accettazione consapevole del rischio è determinante.


Giurisprudenza sul Contagio da HIV: Dolo Eventuale vs. Colpa con Previsione

Il caso del contagio da HIV è stato spesso esaminato dalla giurisprudenza in relazione al confine tra dolo eventuale e colpa con previsione. In diverse sentenze, i giudici hanno dovuto stabilire se il comportamento del soggetto affetto da HIV che trasmette il virus al partner configurasse dolo eventuale o colpa con previsione.


a) Dolo Eventuale

La giurisprudenza tende a configurare il dolo eventuale quando il soggetto, consapevole della propria sieropositività, ha rapporti sessuali non protetti, accettando consapevolmente il rischio di contagiare il partner. In questi casi, l’accettazione del rischio è considerata un indice fondamentale per la configurazione del dolo eventuale, soprattutto quando il soggetto conosce i rischi connessi alla propria condizione.


Un esempio significativo è rappresentato dalle condanne per omicidio volontario con dolo eventuale nei confronti di soggetti che, pur consapevoli di essere sieropositivi, hanno avuto rapporti sessuali non protetti senza informare il partner, provocandone la morte a seguito del contagio.


b) Colpa con Previsione

In altre situazioni, si potrebbe parlare di colpa con previsione qualora il soggetto, pur essendo a conoscenza della propria condizione di sieropositività, agisca confidando irragionevolmente che il partner non verrà contagiato. Questo può accadere, ad esempio, se il soggetto adotta precauzioni insufficienti, ma ritiene comunque che tali precauzioni siano sufficienti per evitare il contagio.


Conclusione

Il confine tra dolo eventuale e colpa con previsione è sottile e spesso complesso da delineare. Nel caso specifico del contagio da HIV, la giurisprudenza tende a considerare il dolo eventuale quando emerge un’accettazione consapevole del rischio di contagio da parte dell’agente, mentre la colpa con previsione viene riconosciuta in quei casi in cui l’agente confida, in modo irragionevole, che l’evento dannoso non si verificherà. L’analisi del comportamento complessivo dell’agente, delle circostanze del caso concreto e del grado di consapevolezza del rischio sono elementi essenziali per determinare la forma di responsabilità penale applicabile.



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