La Corte Costituzionale Dichiara l’Illegittimità dell’Art. 2-quinquies del d.l. n. 28 del 2020: Colloqui con i Figli Minori dei Detenuti
- Fiorenzo Auteri
- 30 lug 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Con una sentenza recente, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni nella l. 25 giugno 2020, n. 70. Questo articolo, nella sua formulazione originaria, limitava l'autorizzazione ai colloqui tra i detenuti e i loro figli minori a una sola volta alla settimana per coloro che erano incarcerati per reati previsti dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario (o.p.), anche nel caso in cui non fosse presente un divieto di concessione dei benefici previsto dallo stesso articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Contesto Normativo e Reati Ex Art. 4 bis o.p.
L’art. 4 bis o.p. riguarda reati particolarmente gravi, come associazione di tipo mafioso, terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione, e altri crimini di natura analoga. Il comma 1 dell’art. 2-quinquies del d.l. n. 28 del 2020, quindi, imponeva una restrizione specifica per i detenuti accusati di tali reati, limitando la frequenza dei colloqui con i propri figli minori, anche quando non era espressamente vietata la concessione di benefici come i permessi premio o la semilibertà.
La Decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse incostituzionale. La ratio della decisione si basa sul fatto che la restrizione imposta dall’art. 2-quinquies non considerava adeguatamente le situazioni in cui i detenuti, pur avendo commesso reati gravi, non erano soggetti al divieto di concessione dei benefici penitenziari. Questo approccio generalizzante era considerato in contrasto con i principi costituzionali relativi alla tutela dei diritti dei minori e alla funzione rieducativa della pena.
Implicazioni della Sentenza
La sentenza della Corte Costituzionale ha rilevanti implicazioni sia per l'ordinamento penitenziario sia per i diritti dei detenuti e delle loro famiglie. In particolare:
Tutela dei Minori: La decisione sottolinea l’importanza del mantenimento dei legami familiari per i figli dei detenuti, riconoscendo che tali relazioni sono fondamentali per il benessere dei minori. Limitare i colloqui a una volta alla settimana senza una giustificazione specifica violava il diritto dei minori a mantenere un rapporto costante con i propri genitori.
Funzione Rieducativa della Pena: La sentenza riafferma il principio che la pena deve avere una funzione rieducativa, favorendo il reinserimento sociale del detenuto. Il mantenimento dei legami familiari è visto come un elemento cruciale per il raggiungimento di questo obiettivo.
Approccio Individualizzato: La Corte ha evidenziato la necessità di un approccio più individualizzato nella gestione delle restrizioni penitenziarie, che tenga conto delle circostanze specifiche di ciascun detenuto piuttosto che applicare misure generalizzate.
Conclusione
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, da parte della Corte Costituzionale, rappresenta un passo significativo verso il rispetto dei diritti dei minori e la promozione della funzione rieducativa della pena. Questo caso evidenzia l’importanza di bilanciare le esigenze di sicurezza e ordine pubblico con i diritti umani fondamentali, garantendo che le misure penitenziarie siano giustificate e proporzionate.
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