La Corte Costituzionale Dichiara l’Illegittimità dell’Art. 73 Codice Antimafia
- Fiorenzo Auteri
- 24 lug 2024
- Tempo di lettura: 2 min
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del Codice Antimafia. Questo articolo prevedeva come reato la condotta di chi, sottoposto a una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, si metteva alla guida di un veicolo nonostante il titolo abilitativo fosse stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni del codice della strada.
Il Caso e la Questione sollevata
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Nuoro nell’ambito di un giudizio instaurato contro una persona destinataria, in via definitiva, della misura di prevenzione dell’avviso orale semplice (art. 3, comma 4, Codice Antimafia). L’imputato era accusato del reato di cui all’art. 73 Codice Antimafia per aver guidato un’autovettura senza patente, in quanto la stessa era stata sospesa con provvedimento prefettizio per guida in stato di ebbrezza.
La Decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la censura per violazione dell’art. 25 della Costituzione, affermando che la disposizione censurata non è compatibile con il principio di offensività. La Corte ha evidenziato che la guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, è stata depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo. Pertanto, incriminare la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale, guida senza patente revocata o sospesa per violazioni del codice della strada, costituisce una responsabilità penale d’autore inammissibile.
Principio di Offensività e Uguaglianza
La Corte ha sottolineato che la previsione di una fattispecie penale basata su una qualità della persona che non riflette una maggiore pericolosità o dannosità della condotta non è ammissibile. Inoltre, non è giustificabile, nemmeno sotto il profilo del principio di uguaglianza, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito per tutti gli altri soggetti. Per questi ultimi, la stessa condotta costituisce un illecito amministrativo, salvo il caso di recidiva nel biennio.
Conseguenze della Sentenza
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 73 Codice Antimafia, si riduce l’ambito applicativo della fattispecie penale. Di conseguenza, si riespande l’applicazione dell’art. 116, comma 15, del Codice della Strada, che prevede sanzioni amministrative per la guida senza patente, o con patente sospesa o revocata.
Conclusioni
La sentenza n. 116 del 2024 rappresenta un importante passo verso la tutela dei diritti individuali e il rispetto dei principi costituzionali di offensività e uguaglianza. La Corte Costituzionale ha chiarito che non è ammissibile un’aggravante penale basata esclusivamente sulla qualità della persona sottoposta a misure di prevenzione, in assenza di una maggiore pericolosità della condotta. Questa decisione riafferma l’importanza di un sistema giuridico equo e proporzionato, in cui le sanzioni sono commisurate alla reale pericolosità delle condotte.
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