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La disciplina della tutela dei terzi in buona fede e la recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di misure di sicurezza patrimoniali

  • Immagine del redattore: Fiorenzo Auteri
    Fiorenzo Auteri
  • 5 ago 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

Introduzione

La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 30 luglio 2024, n. 31179, offre un significativo contributo alla giurisprudenza in materia di misure di sicurezza patrimoniali, in particolare riguardo alla tutela dei terzi di buona fede. La questione centrale riguarda l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., che rinvia al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia), nei confronti dei terzi che abbiano acquisito un bene prima dell’inclusione del reato presupposto nell’art. 240-bis cod. pen.


La normativa di riferimento

Art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.:

Questa norma prevede che le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 trovino applicazione anche ai procedimenti penali relativi ai reati indicati all’art. 240-bis cod. pen. In particolare, l’articolo 104-bis si occupa delle misure di prevenzione patrimoniali, stabilendo che le norme del Codice Antimafia siano applicabili anche alle confische disposte in sede penale.


D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)

Il Codice Antimafia disciplina le misure di prevenzione personali e patrimoniali contro la criminalità organizzata. In particolare, prevede il sequestro e la confisca dei beni che si ritiene siano frutto di attività illecite, anche senza la necessità di una condanna penale definitiva. L’obiettivo è quello di contrastare il potere economico delle organizzazioni criminali.


Art. 240-bis cod. pen.

L’art. 240-bis cod. pen. disciplina la confisca per sproporzione, che permette allo Stato di confiscare beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dal loro possessore o alla sua attività economica, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali beni provengano da attività illecite.


La questione giuridica

La questione interpretativa affrontata dalla Corte concerne se la disciplina di cui all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., si applichi anche ai terzi di buona fede che hanno acquisito il bene in questione prima che il reato presupposto fosse incluso nell’elenco di cui all’art. 240-bis cod. pen. La problematica si pone poiché l’acquisto del bene in epoca antecedente all’ampliamento del catalogo dei reati potrebbe far ritenere che il terzo fosse ignaro della futura rilevanza penale del bene stesso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31179 del 30 luglio 2024, ha chiarito che la disciplina di cui all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all’inserimento del reato presupposto nel catalogo di cui all’art. 240-bis cod. pen. La Corte ha sottolineato che, anche nel caso in cui la sentenza che dispone il provvedimento ablatorio intervenga successivamente a detta integrazione normativa, i terzi di buona fede devono essere tutelati se l’acquisizione del bene è avvenuta anteriormente all’ampliamento del catalogo dei reati presupposto.


Le motivazioni della Corte

La decisione della Corte si basa sulla necessità di garantire la tutela dell’affidamento legittimo dei terzi di buona fede, i quali, al momento dell’acquisto, non potevano prevedere che il bene sarebbe stato oggetto di sequestro per sproporzione. La Corte ha ritenuto che l’applicazione retroattiva delle norme in questione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, che sono cardini fondamentali dell’ordinamento giuridico.


Implicazioni pratiche

La sentenza n. 31179 del 2024 assume particolare rilevanza pratica in quanto fornisce una chiara linea guida per i giudici e per gli operatori del diritto riguardo all’interpretazione e all’applicazione della disciplina sulla tutela dei terzi in buona fede nei procedimenti di sequestro e confisca. Essa ribadisce l’importanza di un’applicazione temporale delle norme che rispetti i diritti dei soggetti che hanno agito in buona fede e con legittimo affidamento.


Conclusione

La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 30 luglio 2024, n. 31179, rappresenta un importante chiarimento in materia di misure di sicurezza patrimoniali, sottolineando l’importanza di tutelare i terzi di buona fede che abbiano acquisito beni prima dell’inclusione del reato presupposto nell’art. 240-bis cod. pen. Questo approccio garantisce un equilibrio tra l’efficacia delle misure patrimoniali contro la criminalità e la protezione dei diritti dei cittadini onesti.





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