La Procedura Amministrativa e Giudiziale Relativa alla Richiesta di Protezione Internazionale e il Procedimento di Espulsione
- Fiorenzo Auteri
- 26 lug 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Introduzione
La richiesta di protezione internazionale in Italia è regolata da un insieme complesso di norme che mirano a garantire la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti. Tuttavia, non tutte le domande vengono accolte, e in certi casi si può arrivare al procedimento di espulsione. Inoltre, è possibile presentare una domanda reiterata in determinate circostanze.
Procedura Amministrativa per la Protezione Internazionale
1. Presentazione della Domanda e Identificazione: Il richiedente presenta domanda di protezione presso gli uffici designati, dove avviene l’identificazione e l’eventuale verifica della competenza secondo il Regolamento Dublino III.
2. Esame della Domanda e Decisione: La Commissione Territoriale esamina la domanda e può riconoscere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, o rigettare la domanda. In caso di rigetto, il richiedente può ricevere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Procedura Giudiziale per la Protezione Internazionale
1. Ricorso contro la Decisione della Commissione: Il richiedente può presentare ricorso al Tribunale ordinario entro 30 giorni (15 giorni se trattenuto). Il giudice può confermare, modificare, o annullare la decisione della Commissione.
2. Appello e Cassazione: È possibile impugnare la decisione del Tribunale in appello entro 30 giorni e successivamente presentare ricorso per Cassazione entro 60 giorni.
Domanda Reiterata
1. Presentazione della Domanda Reiterata: Una domanda di protezione internazionale può essere reiterata se emergono nuovi elementi o circostanze rilevanti che non erano stati considerati nella domanda iniziale. La nuova domanda viene esaminata solo se presenta fatti nuovi e pertinenti.
2. Esame della Domanda Reiterata: La Commissione Territoriale esamina la domanda reiterata alla luce dei nuovi elementi. Se i nuovi fatti risultano rilevanti e fondati, la Commissione può modificare la decisione precedente.
Procedimento di Espulsione
1. Emissione del Provvedimento di Espulsione: Il Prefetto può emettere un provvedimento di espulsione nei confronti del richiedente la cui domanda di protezione internazionale è stata rigettata e che non ha titolo per restare in Italia. L’espulsione può essere eseguita con accompagnamento alla frontiera o con trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR).
2. Notifica e Ricorso: Il provvedimento di espulsione viene notificato all’interessato, che ha diritto di presentare ricorso dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo dell’espulsione.
3. Giudizio dinanzi al Giudice di Pace: Il Giudice di Pace valuta la legittimità del provvedimento di espulsione. Può confermare, annullare o sospendere l’espulsione. La decisione del Giudice di Pace può essere impugnata dinanzi al Tribunale ordinario.
Conclusioni
Il sistema di protezione internazionale in Italia è caratterizzato da una procedura complessa e articolata, che include la possibilità di presentare domande reiterate e di impugnare i provvedimenti di espulsione. L’assistenza legale e una corretta applicazione delle norme sono fondamentali per garantire il rispetto dei diritti dei richiedenti asilo e per assicurare che ogni decisione sia presa sulla base di una valutazione completa e giusta delle circostanze del caso.
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