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Responsabilità per Prodotto Difettoso: Prospettive del Consumatore e del Professionista

  • Immagine del redattore: Fiorenzo Auteri
    Fiorenzo Auteri
  • 26 lug 2024
  • Tempo di lettura: 4 min

Introduzione

La responsabilità per prodotto difettoso rappresenta una tematica centrale nel diritto commerciale e del consumo. Essa coinvolge una serie di disposizioni normative finalizzate a tutelare i diritti del consumatore e a definire gli obblighi delle imprese produttrici e distributrici. L’obiettivo di questo articolo è esaminare le principali differenze normative tra le tutele previste per i consumatori, i professionisti e le responsabilità delle imprese, con riferimento alla legislazione italiana ed europea.


Normativa di Riferimento

La principale normativa italiana in materia di responsabilità per prodotto difettoso è il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), che recepisce la Direttiva 85/374/CEE. Questa disciplina si affianca alle disposizioni del Codice Civile italiano e ad altre normative specifiche, come il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.


Prospettiva del Consumatore

Dal punto di vista del consumatore, la normativa offre una serie di tutele che mirano a garantire sicurezza e risarcimento in caso di danni causati da prodotti difettosi.


1. Definizione di Prodotto Difettoso: Secondo l’art. 117 del Codice del Consumo, un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenendo conto di tutte le circostanze, compresa la presentazione del prodotto, l’uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato e il momento della sua messa in circolazione.

2. Diritto al Risarcimento: L’art. 123 del Codice del Consumo prevede che il consumatore danneggiato da un prodotto difettoso ha diritto al risarcimento per i danni subiti, inclusi i danni a cose e persone. Non è necessario dimostrare la colpa del produttore, ma solo il difetto del prodotto, il danno e il nesso di causalità tra i due.

3. Prescrizione: L’azione di risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il consumatore ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. Inoltre, il diritto al risarcimento si estingue in ogni caso dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto.


Prospettiva dell’Impresa

Dal lato dell’impresa, la normativa impone una serie di obblighi e responsabilità che variano a seconda del ruolo dell’impresa nella catena di produzione e distribuzione.

1. Responsabilità del Produttore: Il produttore è il principale responsabile per i danni causati da prodotti difettosi. Egli deve garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri e conformi agli standard di sicurezza. Il produttore può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando l’assenza del difetto al momento della messa in circolazione o che il difetto è dovuto al rispetto di norme imperative.

2. Responsabilità del Distributore: Anche i distributori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati da prodotti difettosi, se non riescono a identificare il produttore o se sono coinvolti nella messa in circolazione di prodotti non conformi. Essi hanno l’obbligo di cooperare con le autorità competenti e con i consumatori nella gestione di reclami e richiami di prodotti.

3. Obblighi di Informazione e Tracciabilità: Le imprese devono garantire un’adeguata informazione sui prodotti e mettere in atto sistemi di tracciabilità per identificare rapidamente e ritirare dal mercato i prodotti difettosi. La normativa impone specifici requisiti di etichettatura e di comunicazione delle istruzioni per l’uso e delle eventuali avvertenze di sicurezza.


E se è il professionista a ricevere un prodotto difettoso?

La normativa applicabile differisce da quella prevista per i consumatori. In tal caso, il riferimento principale non è il Codice del Consumo, ma il Codice Civile e altre norme specifiche relative ai contratti commerciali e di vendita. Vediamo nel dettaglio le differenze normative e le tutele previste.


Normativa Applicabile al Professionista


Codice Civile Italiano

Il Codice Civile italiano disciplina i contratti di vendita tra professionisti (cosiddetti B2B, business-to-business) attraverso specifici articoli che trattano dei vizi e delle garanzie dei beni venduti:

1. Garanzia per Vizi della Cosa Venduta:

• Art. 1490 c.c.: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

• Art. 1491 c.c.: Non vi è garanzia se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

2. Termini per la Denuncia dei Vizi:

• Art. 1495 c.c.: Il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso accordo. L’azione si prescrive in un anno dalla consegna.

3. Rimedi per il Compratore:

• Art. 1492 c.c.: Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, secondo l’importanza del vizio.

• Art. 1494 c.c.: Il venditore è tenuto al risarcimento dei danni, salvo che provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Codice del Consumo


 

Il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) non si applica ai rapporti tra professionisti. Questo significa che le specifiche tutele riservate ai consumatori, come la garanzia legale di conformità prevista dall’art. 128 e seguenti, non sono estese ai contratti B2B.


 

Differenze Normative tra Consumatori e Professionisti

Le principali differenze normative tra la tutela dei consumatori e quella dei professionisti riguardano i termini di denuncia dei vizi, la prescrizione dell’azione e i rimedi disponibili:

1. Termini di Denuncia:

Consumatori: 2 mesi dalla scoperta del difetto.

Professionisti: 8 giorni dalla scoperta del vizio.


2. Prescrizione dell’Azione:

Consumatori: 2 anni dalla consegna del bene.

Professionisti: 1 anno dalla consegna del bene.


3. Rimedi Disponibili:

Consumatori: Riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto.

Professionisti: Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo, risarcimento danni.


Obblighi e Responsabilità del Venditore

In un contesto B2B, il venditore è comunque tenuto a fornire beni conformi al contratto e privi di vizi, ma le condizioni e i termini sono più stringenti rispetto a quelli previsti per i consumatori. Le parti hanno maggiore libertà contrattuale per definire specifiche clausole riguardanti la garanzia e la responsabilità.


Conclusioni

La disciplina della responsabilità per prodotto difettoso mira a bilanciare la tutela del consumatore con gli obblighi e le responsabilità delle imprese. Se da un lato il consumatore gode di ampie tutele e diritti di risarcimento, dall’altro le imprese devono rispettare stringenti obblighi di sicurezza, informazione e tracciabilità. La normativa italiana ed europea si pone l’obiettivo di garantire un alto livello di protezione per il consumatore, promuovendo al contempo la responsabilità sociale delle imprese.

Quando, al contrario, un professionista riceve un prodotto difettoso, la normativa di riferimento è il Codice Civile italiano, che disciplina i contratti commerciali e prevede termini di denuncia e prescrizione più brevi rispetto a quelli previsti per i consumatori dal Codice del Consumo. È quindi fondamentale per i professionisti essere consapevoli delle differenze normative e dei propri diritti e obblighi per poter tutelare adeguatamente i propri interessi in caso di prodotti difettosi.



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